Una controversia nata da un libro

Il caso arriva da una delle vicende più singolari del diritto d'autore europeo: il Diario di Anna Frank è entrato nel pubblico dominio in alcuni Paesi dell'Unione ma in altri resta protetto, per effetto delle norme transitorie e dei diversi calcoli sulla durata dei diritti. Da qui la disputa fra la fondazione olandese Anne Frank Stichting, che ha reso disponibile online un'edizione scientifica dei manoscritti, e la fondazione svizzera Anne Frank Fonds, titolare dei diritti.

Il punto contestato non era la pubblicazione in sé, ma la barriera: il sito applicava un blocco geografico per impedire l'accesso dai Paesi in cui l'opera è ancora protetta. Argomento di chi contestava: quel blocco è inutile, perché con una VPN chiunque lo scavalca in trenta secondi, e quindi l'opera è di fatto comunicata anche al pubblico dei Paesi protetti.

Cosa ha risposto la Corte

I giudici hanno respinto quell'impostazione. Nella causa C-788/24 la Corte ha stabilito che la possibilità di aggirare una misura di geoblocco non può, di per sé e in ogni circostanza, essere il fattore decisivo per considerarla inadeguata.

La logica è di buon senso applicata al diritto: se si pretendesse l'impermeabilità assoluta, nessuna misura tecnica sarebbe mai sufficiente, perché nessuna lo è. Il criterio diventa allora un altro: il blocco deve essere allo stato dell'arte, cioè tecnicamente serio e aggiornato, e la verifica caso per caso spetta ai giudici nazionali.

Il punto sulle VPN

La seconda parte della decisione è quella che interessa più direttamente chi usa questi strumenti. La Corte ha affermato che chi fornisce una VPN o un servizio analogo non può essere considerato per ciò stesso autore di una comunicazione dell'opera al pubblico. Il fornitore è un intermediario neutro: mette a disposizione una tecnologia che ha moltissimi usi legittimi, dalla sicurezza delle connessioni al lavoro da remoto, e non risponde delle scelte di chi la usa.

Attenzione però a non leggerci più di quello che c'è. La Corte non ha detto che aggirare un blocco geografico sia lecito per l'utente, né si è pronunciata sui contratti fra utenti e piattaforme, che restano una questione separata e regolata altrove. Ha detto che la responsabilità per violazione del diritto d'autore non ricade sul fornitore dello strumento.

Perché conta

La territorialità è il fondamento economico dell'intero mercato dei contenuti in Europa: i diritti audiovisivi ed editoriali si vendono Paese per Paese, e il geoblocco è lo strumento con cui quelle licenze vengono rispettate. Una pronuncia in senso opposto avrebbe messo in discussione un numero enorme di contratti, perché avrebbe reso privo di effetto giuridico l'unico meccanismo con cui la separazione dei mercati viene tenuta in piedi online.

Sul fronte opposto, la decisione consolida un principio già maturo nel diritto digitale europeo: la neutralità dello strumento tecnico. Una VPN, come un browser o un motore di ricerca, non è responsabile dell'uso che se ne fa.

Resta il paradosso di partenza, che nessuna sentenza può sciogliere: un testo può essere legalmente pubblico a poche decine di chilometri di distanza e protetto qui, e la frontiera che li separa esiste solo dentro un database di indirizzi IP.